Tu sei qui:

27 nov. 2023 | RIFERIMENTO NORMA PER ISPEZIONE PERIODICA

20231128_140307

L’affidabilità della protezione attiva progettata con normativa nazionale UNI EN 12845 si è da sempre basata sul bipolarismo costituito dalla progettazione e dalla gestione dell’impianto a partire dall’installazione fino alla sua manutenzione. Con l’edizione del 2020 della UNI EN 12845 accanto a progettista, impiantista e manutentore si è inserita una nuova figura: l’organismo indipendente di ispezione che agisce attraverso la persona qualificata. Il capitolo 21 della norma stabilisce:

“Il sistema sprinkler deve essere ispezionato periodicamente almeno una volta all’anno da una persona qualificata (vedere appendice Q). Il rapporto di ispezione deve valutare se il sistema è in conformità alla presente norma in relazione, ma non limitatamente, alla manutenzione, al funzionamento e all’adeguatezza al rischio presente. Deve essere redatto un elenco degli scostamenti per intraprendere le azioni necessarie.”

È interessante notare che l’ispezione sia illustrata in un capitolo diverso rispetto a quelli relativi alla manutenzione e a tutti gli altri servizi tecnici normati. Questo non è casuale, ma è necessario per rimarcare come l’ispezione non sia un’attività aggiuntiva a cura di manutentore (i cui compiti sono ampiamente illustrati nel capitolo 20) o di altri soggetti. Si tratta altresì di un vero e proprio controllo che deve accertare, non solo l’effettivo svolgimento delle manutenzioni e la funzionalità dell’impianto, ma anche che lo stesso sia ancora adeguato all’attuale rischio dell’attività che potrebbe essere cambiato nel tempo. Questo implica competenze che esulano da quelle tipiche del manutentore, ma rientrano verosimilmente tra quelle dell’esperto con competenze trasversali.

È molto importante che tale tecnico sia una figura differente dalle altre identificate dalla norma. A tal proposito l’appendice Q della UNI EN 12845:2020 stabilisce:

“Quando si svolge l’ispezione periodica, si raccomanda che l’ispezione del sistema sia presa in carica da un organismo indipendente, cioè ne il proprietario del sistema, ne gli occupanti dell’edificio, né l’installatore del sistema (o installatore competente).

La persona qualificata è un individuo designato, formato opportunatamente, competente sulla base di conoscenze ed esperienze pratiche con la necessaria istruzione per consentire l’esecuzione delle prove e dei controlli.

Al momento, oltre a quanto scritto in questa appendice, non esiste un vero e proprio riferimento giuridico che chiarisca il requisito di indipendenza per l’organismo di ispezione periodica degli impianti sprinkler. Tuttavia, come in ambito giuridico, si può ragionare per analogia analizzando quanto accade ad altri tipi di verifiche similari a questa come quella della messa a terra degli impianti elettrici. Per tali impianti col DPR 426/01 dal 2002 si è stabilito che le verifiche di messa a terra debbano essere eseguite da organismi che rispettino il principio di autonomia e indipendenza: non ci devono essere rapporti di collaborazione tra organismi ispettivi, elettricisti e studi di progettazione elettrica. È compito del datore di lavoro selezionare soggetti con questi requisiti.

La scelta più corretta pare quindi quella di affidarsi a coloro che scelgano di non eseguire né progettazione, né installazione, né manutenzione di impianti sprinkler.

È anche utile considerare che con l’utilizzo della terminologia “organismo indipendente” si escludano tutti coloro che possano avere direttamente o indirettamente interessi sull’attività, come ad esempio gli enti assicurativi.

In mancanza di riferimenti nazionali, possiamo riflettere sull’interpretazione di questo cambiamento nella UNI EN 12845:2020 guardando quanto accade all’estero. Ad esempio, in Gran Bretagna e in Germania, dove si seguono rispettivamente la norma EN 12845 e DIN EN 12845, già da tempo sono presenti e attivi organismi indipendenti che svolgono proprio il compito dell’ispezione periodica.

L’ultima versione della norma UNI EN 12845, e conseguentemente l’innovazione gestionale di questo nuovo capitolo, rappresentano lo stato dell’arte per la buona ingegneria. Pertanto, è opportuno rimandare al D.Lgs. 81/2008, ed in particolare l’Art. 18, il quale stabilisce che il datore di lavoro debba “aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.” L’ispezione periodica si inserisce perfettamente in quanto richiesto da tale articolo; pertanto, deve essere a tutti gli effetti rispettato dal datore di lavoro. Questa modifica è di tipo gestionale e come tale non si applica ai soli impianti realizzati dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni UNI (anno 2020), ma anche a quelli in essere prima del 2020. Proprio sugli impianti sprinkler di realizzazione precedente al 2020, ovvero la maggioranza degli stessi, occorre precisare che la corrispondenza al rischio al momento dell’ispezione debba fare riferimento alla norma a cui a fine installazione per l’impianto si sia dichiarata conformità. Qualora però la classificazione di rischio sia variata da quanto stimato al momento di installazione dell’impianto e conseguente dichiarazione di conformità allora la nuova progettazione dell’impianto dovrà riferirsi alla UNI EN 12845:2020.

Rimane ancora aperto invece l’interrogativo se l’ispezione periodica per gli impianti sprinkler ai sensi UNI EN 12845 debba essere estesa anche agli impianti idranti a norma UNI 10779. Infatti, è consuetudine che i due impianti facciano parte dello stesso sistema antincendio. Questa associazione è sottolineata anche dal fatto che la UNI 10779:2021 rimandi alla norma UNI EN 12845 per la progettazione dell’alimentazione. Attualmente il paragrafo 10.5 “Verifica periodica dell’impianto” della UNI 10779:2021 stabilisce che il responsabile del sistema nomini “un tecnico avente le necessarie competenze” per l’esecuzione di particolari verifiche funzionali e documentali affinché non vengano compromessi gli obiettivi di sicurezza in caso di modifiche dell’impianto e dell’attività. Sicuramente affidare la verifica periodica dell’impianto a un organismo indipendente (ai sensi 12845:2020) che opera attraverso un tecnico con le necessarie competenze rappresenta una garanzia maggiore in termini di affidabilità e responsabilità per il datore di lavoro. Tuttavia, questa è una scelta che ad oggi demandiamo ai responsabili dell’attività in attesa di chiarimenti istituzionali.